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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 57 del 28/04/2016 G.U. n.99 del 29 aprile 2016
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (3672)
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (3672)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contenuto della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un
solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario,
inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla
magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina
relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di
magistrato onorario;
e) disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari
all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato
onorario e la durata massima dell'incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro
ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato
onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e
dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi
individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del
tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in
materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del
giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza
del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le
cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione
secondo equita';
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con
la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove
disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione
delle norme divenute incompatibili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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