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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 57 del 28/04/2016 G.U. n.99 del 29 aprile 2016
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (3672)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Contenuto della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a: 
    a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in  un
solo ufficio giudiziario; 
    b)  prevedere  la  figura  del  magistrato  requirente  onorario,
inserito nell'ufficio della procura della Repubblica; 
    c) disciplinare i  requisiti  e  le  modalita'  di  accesso  alla
magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio; 
    d)  operare  la  ricognizione  e  il  riordino  della  disciplina
relativa  alle  incompatibilita'  all'esercizio  delle  funzioni   di
magistrato onorario; 
    e) disciplinare le modalita' di impiego  dei  magistrati  onorari
all'interno del tribunale e della procura della Repubblica; 
    f)  disciplinare  il  procedimento  di  conferma  del  magistrato
onorario e la durata massima dell'incarico; 
    g)  regolamentare  il  procedimento  di  trasferimento  ad  altro
ufficio; 
    h) individuare i doveri e i casi  di  astensione  del  magistrato
onorario; 
    i) regolamentare i casi  di  decadenza  dall'incarico,  revoca  e
dispensa dal servizio; 
    l)  regolamentare  la  responsabilita'  disciplinare   e   quindi
individuare le fattispecie  di  illecito  disciplinare,  le  relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione; 
    m)  prevedere  e  regolamentare  il  potere  del  presidente  del
tribunale di coordinare i giudici onorari; 
    n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita'; 
    o) operare la ricognizione e  il  riordino  della  disciplina  in
materia di formazione professionale; 
    p) ampliare, nel settore penale, la competenza  dell'ufficio  del
giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la  competenza
del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per  le
cause il cui valore non  ecceda  euro  2.500,  i  casi  di  decisione
secondo equita'; 
    q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio  giudiziario  con
la partecipazione di magistrati onorari elettivi; 
    r) prevedere il regime transitorio per i  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui al presente comma; 
    s)  prevedere  specifiche  norme  di  coordinamento  delle  nuove
disposizioni con le altre disposizioni di legge e  per  l'abrogazione
delle norme divenute incompatibili. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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