Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 105 del 03/07/2017 G.U. n.157 del 07 luglio 2017
Senatori LO MORO ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (3891)
Senatori LO MORO ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (3891)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 338 del codice penale
1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico,
amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai
singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le
seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere,
ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo
o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli
componenti».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad
una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica
autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli
componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e'
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a
causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita',
qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».
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