Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 155 del 19/10/2017 G.U. n.254 del 30 ottobre 2017
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016) (3671-bis)
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016) (3671-bis)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della
stessa
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica delle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della
disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' per la revisione del
sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene
conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del
regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della
raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014,
nonche' dei principi della model law elaborati in materia di
insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto
commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento
con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la
collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e
criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e
adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni
parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da
rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il
quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per
l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il
termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione
delle crisi da sovraindebitamento), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su
un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14
marzo 2014.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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