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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 168 del 20/11/2017 G.U. n.278 del 28 novembre 2017
Senatori PAGLIARI ed altri: Norme in materia di domini collettivi (4522)
Senatori PAGLIARI ed altri: Norme in materia di domini collettivi (4522)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento dei domini collettivi
1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della
Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque
denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita'
originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per
l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione
vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale,
economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della
proprieta' collettiva, considerato come comproprieta'
inter-generazionale;
d) caratterizzato dall'esistenza di una collettivita' i cui
membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o meno
estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su
terreni che il comune amministra o la comunita' da esso distinta ha
in proprieta' pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari dei diritti
di uso civico e della proprieta' collettiva hanno personalita'
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 2, 9, 42 e 43 della
Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»;
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.»;
«Art. 42. - La proprieta' e' pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi previsti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredita'.»;
«Art. 43. - A fini di utilita' generale la legge puo'
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti,
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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