Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 172 del 04/12/2017 G.U. n.284 del 05 dicembre 2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (4741)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (4741)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 162-ter del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte
riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela
soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il
reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove
possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e
seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non
accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo
comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di
un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per
provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al
primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi di cui all'articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 60.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
