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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 179 del 30/11/2017 G.U. n.291 del 14 dicembre 2017
BUSINAROLO ed altri: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (3365-B)
BUSINAROLO ed altri: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (3365-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che
segnala illeciti
1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della
pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria
o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza
in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di
misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del
segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di
garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali
provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si
intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il
dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina
di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito
del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice
di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte
dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento
disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove
la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche
se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita'
del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della
sua identita'.
4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta apposite linee guida relative alle procedure per la
presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida
prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta
dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2,
fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica
al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga
accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di
cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di
attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione
tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si
riferisce la segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al
comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive,
adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni
estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o
ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e'
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei
casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la
responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al
comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo,
nei casi di dolo o colpa grave».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106, del 9 maggio 2001, Supplemento
ordinario n. 112.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
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1951
1952
1953
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