Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 213 del 20/12/2017 G.U. n.4 del 05 gennaio 2018
Senatori MARCUCCI ed altri: Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti (3844)
Senatori MARCUCCI ed altri: Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti (3844)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto
anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel
2014, attraverso lo svolgimento di attivita' continuative organizzate
uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni
archivistici e la ricerca storica, e' stanziato, per l'anno 2017, un
contributo di 300.000 euro. A tal fine, e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da
destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del
pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto
l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione
di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale
archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro
delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite
relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonche'
iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento
diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale,
in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e
mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la
realizzazione di progetti relativi alle finalita' indicate nel comma
2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati
da istituti culturali dotati di personalita' giuridica, attivi almeno
da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono
esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio
2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante
della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e da un
rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo
Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese,
gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2009 n. 126 (Regolamento
recante: «Modalita' e criteri per l'assegnazione del premio
intitolato a Giacomo Matteotti»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2009, n. 196:
«Art. 8 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione
giudicatrice del premio e' presieduta dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da
un dirigente della Presidenza da lui espressamente
delegato, ed e' composta da altri sei membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti
tra personalita' istituzionali, della cultura, dello
spettacolo e del mondo universitario.
2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai
sensi del comma 1 e' stabilito con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della
dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e del relativo capitolo di spesa.».
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