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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 222 del 29/12/2017 G.U. n.14 del 18 gennaio 2018
VERINI ed altri: Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (2962)
VERINI ed altri: Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (2962)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita
dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario del Tribunale di Perugia sono inseriti i
Comuni di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro;
b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni
di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro.
2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
come da ultimo sostituita dall'allegato 1 annesso al decreto del
Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di
Castiglione del Lago» e' inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI
CITTA' DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Citta' della Pieve, Paciano,
Piegaro»;
b) nel circondario di Terni:
1) la voce: «Giudice di pace di Citta' della Pieve» e'
soppressa;
2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i
Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla
competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti
penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato
e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Citta'
della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di
Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari
dei Tribunali di Perugia e di Terni.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni
eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari
per gli uffici del giudice di pace di Citta' della Pieve e di
Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le
modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del
personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di
pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
(Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento
delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2014, n. 48, S.O.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), modificata dalla presente legge, e'
pubblicata nella G.U. 27 novembre 1991, n. 278, S.O.
- Il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017
(Differimento della data di inizio del funzionamento degli
uffici del Giudice di pace di Lungro, Nicotera, Ortona,
Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27
maggio 2016) e' pubblicato nel S.O. n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
2012, n. 213, S.O.:
«Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli
enti locali interessati).- 1. Le tabelle di cui agli
articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della giustizia, con
l'espressa indicazione del termine perentorio per la
presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del
giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori,
di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui
al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la
rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai
criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio
decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli
articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico
dell'amministrazione giudiziaria unicamente la
determinazione dell'organico del personale di magistratura
onoraria entro i limiti della dotazione nazionale
complessiva nonche' la formazione del relativo personale
amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli
impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese
di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il
relativo ufficio del giudice di pace verra'
conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal
comma 3.».
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