Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 81 del 22/05/2017 G.U. n.135 del 13 giugno 2017
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (4135)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano  ai  rapporti  di
lavoro autonomo di cui al titolo III  del  libro  quinto  del  codice
civile, ivi inclusi i rapporti  di  lavoro  autonomo  che  hanno  una
disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente  capo  gli
imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 2222 del codice civile: 
              «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga a compiere verso un  corrispettivo  un'opera  o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.». 
              - Si riporta l'art. 2083 del codice civile: 
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori  i  coltivatori   diretti   del   fondo,   gli
          artigiani, i piccoli commercianti e coloro  che  esercitano
          un'attivita' professionale organizzata prevalentemente  con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.». 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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