Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 2 del 11/01/2018 G.U. n.25 del 31 gennaio 2018
DECARO ed altri: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2305)
DECARO ed altri: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2305)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli
effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui
all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel
rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita',
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e
accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 34-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). -
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106
«Art. 11 (Norme urgenti in materia di mobilita',
accoglienza e guide turistiche). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e adotta il piano straordinario
della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la
fruibilita' del patrimonio culturale con particolare
attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle
aree interne del Paese.
(Omissis) .».
- La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
