Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 2 del 11/01/2018 G.U. n.25 del 31 gennaio 2018
DECARO ed altri: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2305)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche  e  ricreative,  al  fine  di  migliorare
l'efficienza,  la  sicurezza  e  la  sostenibilita'  della  mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale  e  ambientale,  ridurre  gli
effetti negativi della  mobilita'  in  relazione  alla  salute  e  al
consumo di suolo, valorizzare  il  territorio  e  i  beni  culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica,  in  coerenza  con  il
piano  strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia,   di   cui
all'articolo 34-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128,  in
materia di ferrovie turistiche. 
  2. Lo Stato, le regioni, gli  enti  locali  e  gli  altri  soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  nel
rispetto del quadro finanziario definito ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale  dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire  a  un  sistema  generale  e  integrato  della   mobilita',
sostenibile dal punto di vista  economico,  sociale  e  ambientale  e
accessibile a tutti i cittadini. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'art.  34-quinquies,  comma   1,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del  turismo).  -
          1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
          31 dicembre 2012, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
          sviluppo  del  turismo  in   Italia,   di   durata   almeno
          quinquennale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela  del
          patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della  cultura  e  il
          rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106 
              «Art.  11  (Norme  urgenti  in  materia  di  mobilita',
          accoglienza e guide turistiche). - 1.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con  il  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, redige e adotta  il  piano  straordinario
          della  mobilita'  turistica.  Tale   piano   favorisce   la
          fruibilita'  del  patrimonio  culturale   con   particolare
          attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia  e  alle
          aree interne del Paese. 
              (Omissis) .». 
              - La legge 9 agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego
          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
          aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196. 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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